Normativa e varie

SIAE

La SIAE Società Italiana degli Autori e degli Editori collabora con l’Amministrazione finanziaria dello stato attraverso una convenzione stipulata con l’Agenzia delle Entrate. Tra i compiti derivanti dalla convenzione figura la gestione, per conto dell’Agenzia delle Entrate, delle biglietterie automatizzate. Tale attività, di natura tecnico-amministrativa, prevede l’inizializzazione, il funzionamento e il controllo dei sistemi di biglietteria.

I sistemi di biglietteria automatizzata servono a certificare gli incassi nel settore degli spettacoli e degli intrattenimenti, purché dotati di SMART CARD di attivazione fornite dalla SIAE in collaborazione con Agenzia delle Entrate; attualmente inoltre rilasciano i “titoli di accesso” e consentono di trasmettere periodicamente a SIAE i dati degli incassi giornalieri e mensili per via telematica.

Sul sito della SIAE è disponibile il testo della convenzione oltre a maggiori approfondimenti sulle biglietterie automatizzate.

AGENZIA ENTRATE

Agenzia delle entrate ha tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali che non sono assegnate alla competenze di altre agenzie, amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, enti od organi, con il compito di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali sia attraverso l'assistenza ai contribuenti, sia attraverso i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l'evasione fiscale.

Rilascia i provvedimenti di riconoscimento di idoneità delle biglietterie automatizzate, la cui gestione è affidata alla SIAE. Sul sito di Agenzia delle Entrate sono pubblicati tutti i produttori di sistemi di biglietteria destinatari di un provvedimento di idoneità, oltre a tutti i documenti normativi.

Aggiornamenti normativi e chiarimenti

In questa sezione sono pubblicati - in forma non periodica - aggiornamenti, disamine, norme e chiarimenti in merito alle biglietterie automatizzate. Non mancano consigli e casi studio derivanti dall'esperienza di PlaNet nei sistemi di biglietteria automatizzata (che opera in questo settore già dal 1998) ed esempi pratici, per contribuire ad una gestione efficiente ed efficace della propria biglietteria, per trasformarla in un potente strumento di marketing oltre che amministrativo.

NB: I documenti riportati come fonte normativa in questo sito sono di proprietà e rimangono sotto la responsabilità degli enti che li hanno pubblicati, non garantiamo rappresentino la verisone corretta né tantomeno l'ultima versione aggiornata in vigore al momento della lettura dell'articolo e invitiamo i visitatori del nostro sito a verificare sempre le fonti ufficiali o a richiedere una consulenza specifica.

Entro quanti giorni si può annullare un abbonamento open per un parco?

RISOLUZIONE N. 86/E del 30/09/2016 - Annullamento dei titoli di accesso a data libera per l’ingresso ai parchi di divertimento. Soluzione definitiva o ancora qualcosa da precisare?

Un abbonamento è a tutti gli effetti un titolo di accesso e può essere annullato secondo quanto previsto dal DECRETO 13 luglio 2000 - MINISTERO DELLE FINANZE - Art. 7. come abbiamo già approfondito in un precedente articolo.

Nel caso dei titoli di accesso a data libera per l’ingresso ai parchi di divertimento, nell'ambito della gestione della prestampa degli Abbonamenti Open da parte dei gestori di parchi da Divertimento, la RISOLUZIONE N. 86/E del 30/09/2016 risponde in merito a un quesito sulla prestampa con affidamento a terzi per la distribuzione:
"con riferimento alle modalità di distribuzione dei titoli di accesso adottata dagli esercenti i parchi di divertimento, che la prestampa dei titoli di accesso, nel caso di consegna a terzi per la successiva distribuzione, può avvenire a condizione che gli stessi titoli rechino la dicitura “emesso per la vendita da parte di” con l’indicazione dei dati identificativi del terzo incaricato che provvede alla successiva distribuzione"
in questi casi il termine per l'annullamento
"si ritiene vada individuato nel quinto giorno lavorativo successivo all’ultimo giorno in cui è consentito l’accesso al parco mediante il titolo stesso"

Quindi se gli Abbonamenti Open vengono venduti ed incassati direttamente dal gestore la questione è sostanzialmente risolta, i problemi nascono in relazione al caso della consegna a terzi per la successiva distribuzione, con i titoli che recano la dicitura “emesso per la vendita da parte di”.

Nel secondo scenario i problemi nascono in particolare quando si parla di momento impositivo e versamento delle imposte, per questo scenario infatti la circolare prevede:
"Quanto … ai fini della determinazione del momento impositivo (che … si realizza all’atto del pagamento del corrispettivo) … i titoli c.d. “open” – laddove questi siano stati, invece, soltanto emessi per la consegna ad un terzo per la successiva distribuzione e, quindi, non vi sia stato ancora il pagamento del corrispettivo – occorrerà seguire provvisoriamente il seguente iter e … effettuare correttamente il versamento dell’imposta:
a) gli esercenti devono trasmettere, comunque, i riepiloghi in questione;
b) la SIAE deve scartare da detti riepiloghi i corrispettivi indicati a fronte dei titoli c.d. “open” e comunicare mensilmente agli esercenti i parchi di divertimento il corretto volume d’affari acquisito relativo agli abbonamenti diversi da quelli c.d. “open”;
c) con analoga cadenza mensile, gli esercenti devono provvedere a comunicare a SIAE il riepilogo mensile dei soli titoli c.d. “open” per i quali risulta avvenuto il pagamento del corrispettivo. Tale comunicazione verrà effettuata attraverso il “Riepilogo mensile abbonamenti" di cui all’Allegato C) del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2001."

E qui nascono i problemi: il punto B di fatto non è gestito dagli attuali sistemi informatici; il punto C prevede che i rivenditori comunichino regolarmente e tempestivamente all’organizzatore (Gestore del Parco) l’avvenuta vendita dei titoli Open (cosa praticamente irrealizzabile), inoltre non esiste nessuna procedura automatica prevista dalla normativa per la trasmissione di questi dati, occorrerebbe pertanto prevedere e gestire una trasmissione manuale.

Una possibile soluzione da noi individuata (naturalmente si tratta di una nostra interpretazione basata sulla conoscenza della normativa e dell'applicazione della stessa con buon senso, non costituisce un parere legale né deve essere intesa come un'indicazione certa da seguire) è mettersi nelle condizioni di considerare come “venduti” i titoli consegnati al “soggetto terzo” (soggetto terzo che diventa un acquirente) per la distribuzione, rinunciando alla dicitura “emesso per la vendita da parte di”.

In questo caso la conseguenza è un versamento dell’iva anticipato, aspetto sicuramente svantaggioso, ma con il beneficio di non dover gestire le problematiche di cui ai punti B e C sopra, che potrebbero generare oneri e costi anche superiori.

Naturalmente tutto questo può essere agevolato da funzioni di supporto previste dal sistema di biglietteria, come ad esempio:

  1. tracciatura della distribuzione e verifica dei “consumi” (accessi effettuai con i) dei titoli distribuiti, evitando emissioni e distribuzioni eccessive e conseguentemente ridurre l’IVA versata in anticipo;
  2. portali ad hoc per i rivenditori combinati con l’uso dei biglietti digitali o e-ticket, per consentire una distribuzione semplificata e basata sull’effettiva richiesta. 

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