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in questa pagina troverete alcune delle risposte alle domande che ci sono state rivolte più frequentemente, cliccate sulla domanda per visualizzare le relative risposte. Se non risolvete i vostri dubbi contattateci.
Faq sistema biglietteria ticka
Chi organizza abitualmente attività di intrattenimento, con ricavi superiori a 25.822, 84 euro, e le imprese che effettuano abitualmente prestazioni relative ad attività di spettacolo con volume d'affari superiore a 50.000 euro.
Quando si organizzano abitualmente attività di intrattenimento o di spettacolo con l'emissione di oltre 10.000 biglietti/anno oppure è utile attivare dei portali per creare delle reti di vendita, con gestione dei punti vendita e dei venditori.
Ticka può essere acquistato in versioni standard, secondo una configurazione personalizzata scegliendo i moduli più utili per la propria attività di biglietteria oppure attivata in modalità service.
In generale, quando non si organizzano abitualmente attività di intrattenimento o di spettacolo con l'emissione di oltre 10.000 biglietti/anno oppure non si vogliono immobilizzare cifre importanti, può essere interessante scegliere una soluzione di "noleggio" del sistema di biglietteria. ticka può essere attivato in modalità service con noleggio di eventuali componenti opzionali quali pc, stampanti, palmari per il controllo accesso e altro.
In caso di acquisto o di noleggio del nostro sistema di biglietteria i server ed i PC forniti sono sempre prodotti delle principali marche.
Se disponete di un PC con sistema operativo Windows 8 o successivi è possibile utilizzare lo stesso come postazione di cassa.
Il sistema di biglietteria ticka è in grado di utilizzare qualsiasi stampante Windows compatibile. Se necessario possiamo fornire stampanti di fascia medio alta ad elevate prestazioni (BOCA) oppure soluzioni più economiche ma con un buon rapporto qualità prezzo.
Con il sistema di biglietteria ticka puoi utilizzare vari formati di biglietti, dal formato credit card (mm 82x53,975 pollici 3,228"x2,125") fino al formato A4 (cm 21x29,7), tutto dipende dalla stampante selezionata.
Possono essere utilizzati biglietti nei formati più vari e con stampa personalizzata. Il biglietto in questo caso può diventare un supporto di marketing per la stagione in corso, per promuovere un evento specifico, per dare visibilità ad uno sponsor.
Con l'acquisto o noleggio del nostro sistema di biglietteria per effettuare il controllo accessi è possibile utilizzare la nostra App Android "ticka CA" oppure un palmare dedicato come l'Honeywell.
In entrambi i casi è possibile leggere anche biglietti in formato digitale direttamente dal telefonino, senza richiedere al cliente la stampa.
FAQ normativa siae
In questa pagina del sito di Agenzia delle Entrate (link esterno al nostro sito) trovate la raccolta della normativa e prassi riguardante le biglietterie automatizzate.
Se avete dei dubbi circa la necessità o l'obbligatorietà di dotarvi di un sistema di biglietteria potete leggere alcune informazioni di riepilogo nella nostra sezione dedicata A chi serve Ticka.
Il sistema per la certificazione dei corrispettivi mediante “apparecchi misuratori fiscali” e “biglietterie automatizzate”, nel settore degli spettacoli e degli intrattenimenti, prevede che i dati degli incassi giornalieri e mensili di coloro che svolgono attività di spettacolo e intrattenimento siano trasmessi periodicamente all’Agenzia delle Entrate tramite la Siae.
A riconoscere l’idoneità delle apparecchiature informatiche utilizzate a questo scopo è la stessa Agenzia delle Entrate , sul cui sito trovate l'elenco dei provvedimenti di idoneità.
Il sistema di biglietteria automatizzata ticka consente l'emissione di titoli di accesso nel rispetto della normativa corrente; è un prodotto certificato ed è un'apparecchiatura riconosciuta idonea con provvedimento dell'Agenzia delle entrate ai sensi dei punti 7 e 9.3 del provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 22 ottobre 2002 (G.U. n. 258 del 4 novembre 2002).
Termini e condizioni per l'annullamento dei titoli di accesso sono regolamentati dal Decreto del Ministero delle Finanze del 13/07/2000
"L’articolo 7, comma 1, del decreto 13 luglio 2000 stabilisce che “il titolo di accesso può essere annullato, tramite idonea registrazione, anche della causale, nel sistema automatizzato che ha permesso l’emissione del titolo stesso, da effettuarsi entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello dell’evento”.
L’articolo 7, comma 2, del decreto in esame prevede che “il titolo di accesso erroneamente emesso e non ancora rilasciato può essere annullato, procedendo immediatamente alla registrazione di cui al comma 1”.
Il successivo comma 3 dell’articolo 7 stabilisce che “in caso di mancata effettuazione dell’evento, il titolo può essere annullato, con le medesime modalità di cui al comma 1, entro i termini di versamento delle imposte”. La norma sopra richiamata prevede, in sostanza, le ipotesi in cui è consentito l’annullamento del titolo di accesso nonché le procedure e i termini per l’annullamento dei medesimi titoli emessi mediante gli appositi apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate.
Nel tempo sono stati forniti vari pareri e chiarimenti successivi, tra cui la circolare n. 165/E del 7 settembre 2000 di cui riportiamo una sintesi:
La circolare n. 165/E del 7 settembre 2000 ha sintetizzato la disciplina dell’annullamento del titolo di accesso, precisando che lo stesso può essere annullato, tramite idonea registrazione, nel sistema automatizzato che ne ha permesso l’emissione, con descrizione anche della causale: “a) in via generale entro il quinto giorno lavorativo successivo al momento iniziale dell’evento (articolo 7, comma 1); b) immediatamente nel caso in cui il titolo di accesso sia emesso per errore, ma non ancora rilasciato (articolo 7, comma 2); c) entro i termini di versamento delle imposte qualora l’evento non dovesse effettuarsi e sia previsto il rimborso dei corrispettivi (articolo 7, comma 3)”.
Termini e condizioni per l'annullamento dei titoli di accesso sono regolamentati dal Decreto del Ministero delle Finanze del 13/07/2000
Nel tempo sono stati forniti vari pareri e chiarimenti successivi, tra cui la risoluzione n. 27 del 28 febbraio 2007 con cui è stato chiarito che la procedura di annullamento descritta nel decreto è applicabile sia all’ipotesi di emissione del titolo di accesso per la singola manifestazione spettacolistica sia a quella di emissione dell’abbonamento. In particolare, ha precisato, con riferimento all’emissione di un abbonamento, che per quinto giorno lavorativo successivo a quello dell’evento deve intendersi “il quinto giorno successivo a quello del primo evento fruibile con l’abbonamento stesso, sempre che il soggetto in favore del quale è emesso il titolo da annullare non abbia già fruito della relativa prestazione di spettacolo”.
Con la risoluzione n. 276/E è stato poi chiarito che:
"in caso di abbonamento c.d. “a data libera” il titolo sia annullabile, secondo l’ipotesi prevista in via generale dall’articolo 7, comma 1, del decreto 13 luglio 2000, entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello del primo evento teoricamente fruibile dallo spettatore con l’abbonamento, sempre che lo stesso spettatore non abbia già fruito della relativa prestazione spettacolistica."
Con la risoluzione n. 86/E del 30/09/2016 Agenzia delle Entrate ha fornito la Consulenza giuridica riguardo l'annullamento dei titoli di accesso a data libera per l’ingresso ai parchi di divertimento, di cui riportiamo una breve sintesi:
"... nel caso di titoli di accesso c.d. “open” per l’accesso ai parchi di divertimento, il quinto giorno lavorativo successivo a quello dell’evento (termine entro cui è normativamente consentito procedere all’annullamento dei titoli prestampati ai sensi del citato art. 7, comma 1, del decreto 13 luglio 2000) si ritiene vada individuato nel quinto giorno lavorativo successivo all’ultimo giorno in cui è consentito l’accesso al parco mediante il titolo stesso. Tale soluzione interpretativa influisce tanto sulle caratteristiche di emissione dei titoli “open”, quanto sulla loro rendicontazione ai fini della determinazione del momento impositivo (che, come sopra precisato, si realizza all’atto del pagamento del corrispettivo). In relazione all’emissione dei titoli in questione, si ritiene necessaria, da parte dell’organizzatore (l’esercente il parco di divertimento), tanto la preventiva individuazione del titolo (con relativa indicazione della dicitura “OPEN” prestampata), quanto la precisazione del periodo di utilizzabilità del titolo da parte dello spettatore (andrà operata l’indicazione dell’ultimo giorno in cui è utilizzabile il titolo). In particolare, l’indicazione dell’ultimo giorno in cui è utilizzabile il titolo “open” non potrà eccedere i dodici mesi dalla data di emissione dello titolo stesso. Tale periodo di utilizzabilità del titolo “open” potrà anche essere a cavallo tra l’anno solare di emissione e l’anno successivo. Nell’ipotesi in cui il parco di divertimento non sia continuativamente aperto nel corso dell’anno ma sia, invece, previsto un intervallo di chiusura, il periodo di validità del titolo d’accesso “open” non potrà in ogni caso eccedere la durata della stagione di apertura del parco."