Normativa e varie

SIAE

La SIAE Società Italiana degli Autori e degli Editori collabora con l’Amministrazione finanziaria dello stato attraverso una convenzione stipulata con l’Agenzia delle Entrate. Tra i compiti derivanti dalla convenzione figura la gestione, per conto dell’Agenzia delle Entrate, delle biglietterie automatizzate. Tale attività, di natura tecnico-amministrativa, prevede l’inizializzazione, il funzionamento e il controllo dei sistemi di biglietteria.

I sistemi di biglietteria automatizzata servono a certificare gli incassi nel settore degli spettacoli e degli intrattenimenti, purché dotati di SMART CARD di attivazione fornite dalla SIAE in collaborazione con Agenzia delle Entrate; attualmente inoltre rilasciano i “titoli di accesso” e consentono di trasmettere periodicamente a SIAE i dati degli incassi giornalieri e mensili per via telematica.

Sul sito della SIAE è disponibile il testo della convenzione oltre a maggiori approfondimenti sulle biglietterie automatizzate.

AGENZIA ENTRATE

Agenzia delle entrate ha tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali che non sono assegnate alla competenze di altre agenzie, amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, enti od organi, con il compito di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali sia attraverso l'assistenza ai contribuenti, sia attraverso i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l'evasione fiscale.

Rilascia i provvedimenti di riconoscimento di idoneità delle biglietterie automatizzate, la cui gestione è affidata alla SIAE. Sul sito di Agenzia delle Entrate sono pubblicati tutti i produttori di sistemi di biglietteria destinatari di un provvedimento di idoneità, oltre a tutti i documenti normativi.

Aggiornamenti normativi e chiarimenti

In questa sezione sono pubblicati - in forma non periodica - aggiornamenti, disamine, norme e chiarimenti in merito alle biglietterie automatizzate. Non mancano consigli e casi studio derivanti dall'esperienza di PlaNet nei sistemi di biglietteria automatizzata (che opera in questo settore già dal 1998) ed esempi pratici, per contribuire ad una gestione efficiente ed efficace della propria biglietteria, per trasformarla in un potente strumento di marketing oltre che amministrativo.

NB: I documenti riportati come fonte normativa in questo sito sono di proprietà e rimangono sotto la responsabilità degli enti che li hanno pubblicati, non garantiamo rappresentino la verisone corretta né tantomeno l'ultima versione aggiornata in vigore al momento della lettura dell'articolo e invitiamo i visitatori del nostro sito a verificare sempre le fonti ufficiali o a richiedere una consulenza specifica.

Entro quanti giorni si può annullare un abbonamento SIAE ?

Ricordiamo che la normativa concernente le "caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali, il contenuto e le modalità di emissione dei titoli di accesso per gli intrattenimenti e le attività spettacolistiche" prevede due tipi di abbonamenti: uno a turno fisso e uno a turno libero (Abbonamento Open).

Come vedremo di seguito la risposta alla domanda "entro quanti giorni si può annullare un abbonamento" vale in entrambi i casi, con un piccolo punto di domanda sugli Abbonamenti Open nel caso dei Parchi di Divertimento.

Un abbonamento è a tutti gli effetti un titolo di accesso e può essere annullato secondo quanto previsto dal DECRETO 13 luglio 2000 - MINISTERO DELLE FINANZE - Art. 7.
di cui riportiamo un estratto:

Annullamento del titolo di accesso

1. Il titolo di accesso può essere annullato, tramite idonea registrazione, anche della causale, nel sistema automatizzato che ha permesso l'emissione del titolo stesso, da effettuarsi entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello dell'evento.
2. Il titolo di accesso erroneamente emesso e non ancora rilasciato può essere annullato, procedendo immediatamente alla registrazione di cui al comma 1.
3. In caso di mancata effettuazione dell'evento, il titolo può essere annullato, con le medesime modalità di cui al comma 1, entro i termini di versamento delle imposte.
4. Il titolo di accesso annullato, quale documento fiscale, deve essere conservato integro in tutte le sue parti.

Ai punti sopra occorre aggiungere che in presenza di un sistema di controllo accessi se con l’abbonamento è stato effettuato un ingresso lo stesso diventa “utilizzato” e quindi non più annullabile.

In relazione al punto 1, in particolare per quanto riguarda la frase: “da effettuarsi entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello dell'evento”, la domanda che ne scaturisce è: come si determina il quinto giorno  lavorativo successivo a quello dell'evento. in presenza di un abbonamento?
A questo ha risposto l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 27 del 28/02/2007 dove ha precisato che per quinto giorno lavorativo successivo a quello dell’evento deve intendersi “il quinto giorno successivo a quello del primo evento fruibile con l’abbonamento stesso, sempre che il soggetto in favore del quale è emesso il titolo da annullare non abbia già fruito della relativa prestazione di spettacolo”.

Fino a questo punto la situazione è piuttosto chiara, nel caso degli Abbonamenti Open Agenzia delle Entrate ha pubblicato un’ulteriore risoluzione, la Risoluzione N. 276/E del 02 ottobre 2007, in cui ha precisato che l’Abbonamento Open o a “Data libera” può essere annullato entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello del primo evento teoricamente fruibile dallo spettatore con l’abbonamento, sempre che lo stesso spettatore non abbia già fruito della relativa prestazione spettacolistica.

Quest’ultima risoluzione ha aperto una “voragine” nell’ambito della gestione della prestampa degli Abbonamenti Open da parte dei gestori di parchi da Divertimento, rendendo tale opzione impercorribile.
In deroga per molti anni ai Parchi è stato concesso di annullare a fine stagione gli Abbonamenti Open inutilizzati, purché fosse possibile dimostrare l’inutilizzo dei titoli di accesso mediante un sistema di controllo degli accessi, tale situazione è stata “regolarizzata” nel 2016, mediante la RISOLUZIONE N. 86/E del 30/09/2016 , che precisa: “si ritiene vada individuato nel quinto giorno lavorativo successivo all’ultimo giorno in cui è consentito l’accesso al parco mediante il titolo stesso”, lasciando tutta via ancora molti punti aperti e non ben precisati, e per questo merita un approfondimento a parte che sarà oggetto di un prossimo articolo.

 

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